794 DIRITTO PRIV. NELL’ETÀ DEL RINASCIMENTO [§ 136] noscere nella società a nome collettivo, allorché, in forza di nuove condizioni, la responsabilità dei partecipanti viene ristretta alla quota sociale. Il cambio (cambium, permutatici) nasce dalla necessità di permutare le varie specie di monete, soprattutto tra luoghi lontani, e costituisce un’ operazione molto frequente e lucrosa nel medio evo, esercitata dai campsores. Ma, accanto al semplice negozio di cambio manuale delle monete, si collocano anche altre operazioni relative al commercio del denaro, come negozi di credito, specialmente per la riscossione di determinate somme in luoghi diversi. Dalla metà del secolo XII, si incomincia a trovare una dichiarazione di debito, che deriva dalle antiche stipulazioni, ma che offre ¡1 primo esempio della cambiale propria domiciliata, poiché si dichiara di aver ricevuto una somma di danaro o di merci, da pagarsi in un luogo determinato, per lo più ad una fiera molto frequentata (lettre de foire), con diritto anche di trasmettere il titolo di credito ad altri, che dovrà tuttavia giustificarne il possesso. Il rapporto, che i giuristi rassegnano tra i contratti innominati (1), resta ancora nell’àmbito di un negozio di credito, che ha per causa il cambio; tuttavia si applica non soltanto ai rapporti commerciali, bensì anche a tutti i più vari negozi civili. Ma non molto appresso, verso la metà del secolo XIII, apparisce il vero titolo cambiario, sotto la forma della lettera di pagamento, con cui l’emittente autorizzava il prenditore a richiedere la somma convenuta ad un terzo, incaricato del pagamento; ciò che avvenne quando i membri delle grandi compagnie mercantili e bancarie italiane presero a rivolgersi, con ordini di pagamento (lettere d'avviso), ai loro soci e fattori, nelle varie piazze commerciali, incaricandoli dei pagamenti, e battendo così moneta con la propria firma. (1) Roffredo, Quaestiones sabbatinae, n. 31 (a. 1215).