IL SERVIZIO MILITARE 181 riscotitori dei tributi; i monetarii o sopraintendenti delle zecche regie: gli esactores o esattori dei tributi. Ma ormai la debolezza del governo centrale lascia di fatto ai potenti mano libera nel governo, che si discioglie e rinnova nel feudo (§ 39). § 31. — Oltre le opere'cit. nei paragrafi precedenti, v. Pabst, Gesch. d. langob. Herzogthum, in lorsch. s. deut. Geschvolume II ; Hirsch, Il ducato di Benevento, trad. Schipa, Torino, 1890; Baudi di Vesme, Origine romana del comitato longobardo è franco, negli Atti del Congresso storico internai., voi. IX, Roma, 1904; Andrich, Duchi e ducati longobardi, Nuovo Arch. Ven., XIX, 1910; Longnon, Etudes sur les pagi de la Gaule, in 11 ibi. des l'Ecole de Hdutes Etudes, voi. II e XI; Mayer, Ital. VerfassungsegeschII, pag. 232 e seg.; Mengozzi, La città ital. nell'alto medio evo, Roma, 1914; Schneider, Entstehung von Burg u. Landgemeinde in Italien, Berlin 1924, Bognetti, Sull’origine dei comuni rurali del medio evo, Pavia, 1927. § 32. — Ordinamento militare Dopo quanto si è detto, si comprende come le istituzioni militari rappresentino il fondamento della costituzione barbarica. In origine, l’esercito è costituito dal popolo in armi, e forma la base stessa dello Stato. L’appartenenza all’esercito è un diritto del libero e da esso emanano tutti gli altri diritti: la consegna delle armi ai giovani o ai manomessi segna il conseguimento di una piena capacità giuridica. L'ordinamento militare, fondato sull’organizzazione dei gruppi famigliar], poggia sulla prevalenza assoluta della fanteria e riproduce l’ordinamento dello Stato; poiché, all’autorità suprema di direzione e di comando, spettante al re, fanno cerchio gerarchico le attribuzioni dei duchi, e quindi quelle del gastaldo o del conte e dei minori ufficiali, ciascuno per l’àmbito della propria schiera (millena, centena, de-cania), adattate, dopo la conquista, con modificazioni l’*ù o meno profonde, ai vari distretti territoriali.