248 PERIODO FEUDALE mescola e fonde gli elementi giuridici penetrati nel territorio, crea nuove norme per la vita sociale. Nello Stato barbarico, dopoché i vecchi usi primitivi (ca-ìvarfride), modificati dai nuovi contatti sociali, erano stati ridotti in iscritto, la legge aveva conseguito valore prevalente e la consuetudine si era ridotta a più umile vita. Questo spiega il principio fissato nei capitolari, ove la legge è dichiarata prevalente alla consuetudine, e questa si consente solo nei casi non preveduti o non disposti da quella (1). Ma tale attività e tale principio presuppongono una forza effettiva, nella creazione e nell’applicazione del diritto, che lo Stato, debole e combattuto, non aveva E invece la vita reale restava abbandonata all’ azione delle varie organizzazioni feudali, in cui, per spontaneo consenso, si andavano formando le regole della vita comune generalmente rispettate nell’ uso. Si rinnova così la forza della consuetudine, che provvede ai frequenti rapporti non contemplati dalle leggi, o deroga a quelle norme delle leggi vigenti, che non convengono alla nuova società. Essa risulta, come sempre, dal doppio elemento, esterno e interno, della ripetizione costante degli atti e del consenso volontario o tacito della comunità; ma, nelle nuove condizioni sociali, in cui le norme raccomandate dalla Chiesa esercitano così vivace influsso, si dà all’ elemento interno un valore preponderante, che vuole nella consuetudine la presenza di una nuova serie di attributi e di pratiche. I limiti, che la Chiesa aveva fissati alla legge, il diritto naturale, divinamente rivelato, e la ragione, sono assunti anche a limiti della consuetudine. Perciò si distingue la consuetudine buona e ragionevole (bona, recta, laudabilis, lecita, rationalis), che si attiene alle norme della rivelazione divina e della Chiesa, dalla (1) Cap. jtal., Pipp., a. 780, n. 95, o. 10.