34 1 DIR. PRIV. nell’età ROM.-barbarica tima (1). Tuttavia più spesso la scarsa certezza del diritto doveva far preferire, per la creazione di un erede, ove questo mancasse, la forma dell’adozione, e per la liberalità alle chiese ed alle persone, gli atti delle dona-tiones mortis causa, ove sempre il concorso di più volontà simultaneamente obbligate meglio garantisce la saldezza del negozio. D’altra parte, al diritto germanico era pienamente ignorato il testamento (§ 64). Solo colui che non aveva eredi poteva artificialmente crearseli; ma doveva farlo con atto solenne, che nel diritto longobardo ebbe nome di thinx (thingatio), perchè in origine compiuto davanti all’assemblea con la consegna dell’armi, più tardi davanti ai testimoni, e che nel diritto franco si disse affatomia, per lumeggiare il simbolo dell’abbraccio, che indicava l’accoglimento dell’adottato nella nuova famiglia. La thinx ebbe carattere di adoptio in hereditatenr. essa richiedeva l’assenso del destinatario ed aveva effetto immediato; era ammessa solo in mancanza dei figli, e doveva essere annullata se, in sèguito, fosse sopravve nuto all’adottante un erede legittimo. La thinx a scopo di successione si compiva anche con la clausola lidin-laib, che valeva a riservare l’usufrutto, e in parte anche la disposizione delle cose, fino alla morte del donante (2). Ma intanto, anche dove esistevano figli, individuandosi il cerchio dei diritti familiari e favorendosi dalla Chiesa, a proprio profitto, la libera disposizione delle sostanze dei singoli, si concepì che ad ogni membro della famiglia, costituita dal padre e dai figli legittimi, spettasse il dominio su una quota parte del patrimonio, (1) Cosi il Besta, La persistenza del diritto volgare Haipag. 15, 111 base anche alle osservazioni del Tamassia, La Falcidia, jiag. 17 6 del Pitzorno, L'a/fialiamento della Chiesa, Sassari, 190-1. ('¿) Roth.. ce. 171, 173. La voce germanica lidinlaib, da lìdan «andare *■ c leiba « cosa Asciata », significa : « succodi in ciò che ti lascio » (»’intende, post morleni).