[§ 72] CONTRATTO FORMALE: LA STANTIA 387 bligazione (§ 27). Ma più tardi, allorché il valore solenne della vecchia stipulazione era venuto meno, e, nel disordine sociale, lo scritto era divenuto il mezzo più divulgato, più sicuro e spedito, per far valere l’obbli-gazione, il negozio giuridico venne quasi a sostanziarsi nella materia destinata a contenere lo scritto e nello scritto stesso, onde la consegna della charta (traditio chartae), compiuta solennemente dal debitore al creditore davanti ai testimoni e al notaio, diventò la forma costitutiva deU’obbligazione. I documenti furono scritti dai notai, su modelli di formulari d'origine romana, e contennero, insieme con 1’ atto giuridico, il ricordo dell’antico contratto verbale (stipulatici), le firme o i segni delle parti e dei testimoni, la sottoscrizione del notaio, il richiamo aH'avvenuta tradizione della carta; e indicarono che le parti erano obbligate a stare all’accordo così intervenuto (convenientia stare debet, stantia). La charta, in cui si riassumeva il diritto, acquistò una vera indipendenza giuridica, e potè contenere qualche volta la clausola, per cui si avvertiva che il diritto si sarebbe potuto far valere solo con la esibizione materiale del documento, per modo che, quando questo non fosse presentato, il rapporto obbligatorio avrebbe potuto considerarsi come estinto o almeno dubbio. Ma la stantia si perfezionò non soltanto con la consegna della carta, ma anche con la forma della palmata, stretta di mano scambiata tra le parti dinanzi a idonei testimoni, e pur essa usata nell’antico contratto verbale romano (fìdem faceré). A perfezionare il contratto, sotto l’influsso del diritto canonico, intervenne anche il giuramento, prestato innanzi a testimoni, non soltanto come mezzo di rafforzamento, ma come forma dell’obbligazione. Queste specie del contratto formale romanico, che si riallacciano tutte a più remoti usi, vennero addiritture 'a romana stipulatici, ormai in piena decadenza furono