[§ 133] PEGNO E IPOTECA 777 debitore, ma avvenisse per intervento del magistrato, sia per asta pubblica, sia per autorizzazione giudiziale, o quanto menò che la vendita fosse pubblicamente proclamata per grida o nei luoghi pubblici : vietando così il patto commissorio, col pieno trionfo del diritto romano e canonico. Finalmente tale vendita non attribuiva al compratore immediatamente una proprietà irrevocabile, ma lasciava al debitore una facoltà di riscatto, la quale, se nel diritto germanico era quasi illimitata, veniva ora contenuta entro brevi termini di tempo (da 8 a 2 giorni). Anche si proibì il patto anticretico, normalmente ammesso nel pegno germanico, che autorizza il creditore a far suoi i frutti della cosa, senza imputarli nel conto del capitale. Qui giovò il diritto canonico, che vide in questo negozio nascosta 1’ usura; ma, nella pratica, si trovò il modo di eludere queste proibizioni, mascherando il patto sotto le vesti di una pena convenzionale, o, più generalmente, sotto l’aspetto di una vendita con clausola di riscatto (venditio cum pacto retroemendi), che in fondo consentiva si giungesse alle medesime conseguenze, evitando il rigore dei canoni. Ma ormai il diritto del creditore pignoratizio si presenta, come è nel diritto moderno, un diritto di farsi pagare sulla cosa pignorata, con privilegio su ogni altro creditore; e questa qualità giustifica anche, in un diverso ordine di rapporti, la regola formulata da Bartolo, e accolta nei codici moderni (art. ]888 cod. civ.), secondo la quale il creditore pignoratizio ha autorità di trattenere il pegno, qualora abbia contratto col debitore un nuovo debito esigibile avanti la restituzione della cosa, finché anche di tal nuovo debito non sia soddisfatto. Intanto si delineava di nuovo la figura indipendente dell’ipoteca, staccandosi dal pegno, col quale era andata finora confusa; ma, ammesso il principio che i mobili non hanno sequela di vincoli e che il loro possesso di buona fede debba valere il titolo (§ 130), parve che solamente i mobili potessero essere suscettibili di pegno,