160 PERIODO BARBARICO ser. V, t. XLI, 1908; F. Ivern, Dorsualkonzept u. Imbreviatur, Stuttgart, 1906; Redlich, Privaturkunden des Mittelalters, Monaco e Berlino, 1911; Voigt, Beiträge z. Diplomatik d. long. Fürsten, Göttingen, 1902; Schiaparelli, La carta aostana, in Ardi. stor. ilal., ser. V, t. XXXIX, 1907; Bouard, Les nutaires de Rome, in Mèi. d’archéol. e d'hist., XXXI, 190; Sproemberg, Marculf und die fränkische Reichskanzlei, in Neues Archiv., 47, 1-2, 1927; Zatschek, Die Benutzung der Formulae Marculfi u. anderer Formularsammlungen in den Pnvaturk. des 8 bis 10 Jalirh., in Mitt. d. Oesterreich. Tnstit., 42, 3, 1927. CAPITOLO III DIRITTO PUBBLICO § 28. — Costituzione dello Stato. L’assemblea e il popolo Lo Stato germanico, venuto su da una coesione spontanea dei gruppi parentali, a scopo di difesa e di conquista, si presenta come l’unione di tutti i liberi atti alle armi, che si esprime in una assemblea generale, la quale delibera a maggioranza di consensi sui più gravi negozi pubblici. Esso si organizza nei capi (principes, duces, grafiones), eletti per volere collettivo, soprattutto per la condotta della guerra, oltreché per le altre funzioni esecutive. I nuovi bisogni guerreschi, fatti più frequenti e più vasti, inducono presto a creare su tutti i capi popolari un ordine supremo, pur esso elettivo, ma con poteri più larghi e più stabili, che prende il nome di King, Koenìg o rex, e che guadagna una forza indipendente nella sovranità. Questo Stato, ancora primitivo, ha un’azione circoscritta ai rapporti esterni o ad altri rapporti, a questi strettamente congiunti, cioè alle relazioni coi popoli vicini, alìe cose militari e, in minor grado, anche alla pace interna dei consociati; ma l’ordine più vasto dei rapporti interiori è in gran parte tuttora affidato alle deliberazioni e alla difesa dei gruppi familiari, i quali, con le reazioni