: 58] NOBILTÀ. E CLERO 311 r.uridico, in una diversa valutazione. del guidrigildo; i ^'assegnare alla testimonianza o al giuramento di «¡irte persone un maggior o minor valore, a seconda ilalla classe sociale di ciascuna; nel riservare ad alcune ,,;:issi, esenzioni, privilegi ed uffici; nel concedere ad i sa speciale protezione giuridica e special fòro. Non ia la personalità umana o il complesso delle qualità intellettuali o fisiche dànno la piena capacità giuridica, a questa, assegnata con maggiore o minore esten-one, è un riflesso dell’appartenenza ad un determinato grado sociale. Tra le numerose classi dell’ età romano-barbarica 'S.§ 9) 21, 42), si può distinguere una media categoria ii liberi proprietari, militi e mercanti, dotata di una omma normale di diritti e d’onori, a cui sovrastano ii'-'uni gruppi di individui, da considerarsi come privilegiati, e a cui sottostanno altri, considerati come interiori e diminuiti nella capacità giuridica. Appartengono alle classi privilegiate i nobili e gli ecclesiastici. Già sotto l'impero si era formata una classe di hone-Hiores, che, dal godimento degli alti uffici pubblici, aveva guadagnato l’esenzione da certi carichi e la preferenza nella vita giuridica; ma, nei nuovi regni romano-germanici, scomparsa l'antica nobiltà d’origine religiosa, si avanza più potente una nuova nobiltà d’ufficio, riflesso del favore regio e delle ricchezze, la quale tende a conseguire privilegi e a trasmetterli ereditariamente. Il feudo compie l’opera, soprattutto proclamando l’ereditarietà degli uffici, e alla classe dei proce res o capitanei assicura una partecipazione più diretta alla vita dello Stato (§ 42), ed anche il privilegio delle esenzioni dai pubblici carichi, della giurisdizione "'dipendente, della preferenza nella vita civile. La no- jltà si presenta allora, per la prima volta, come una asse sociale chiusa, a cui il diritto riconosce privilegi, e ® si trasmettono ereditariamente per il solo fatto de'l-i nascita.