[§ I4?] GIURISDIZ10NALISVS0 863 prevalente la forza dello Stato : il sistema, cioè, detto giurisdizionalista o regalista, per cui lo Stato si riserva il diritto di regolare i rapporti esteriori della Chiesa, compresa nel suo territorio e riguardata come istituto nazionale. Questo sistema, che si era vigorosamente attuato a Venezia, e, in parte, sotto Vittorio Amedeo II, in Piemonte (§ 119), si afferma ora special-mente nei regni dell’ Italia meridionale, in Toscana, in Lombardia e nei ducati di Parma e di Modena, mentre il Piemonte, intento ad allargare il proprio dominio, e costretto perciò ad appoggiarsi al papato, deve ora rallentare l’antico rigore e cedere in parte alle pretese ecclesiastiche e gesuitiche, che snervarono lo Stato. Manifestazioni di questo sistema furono le leggi numerose, che combattono, limitano e sopprimono la manomorta, facendo dipendere dall’ autorizzazione regia non solo il conferimento della personalità giuridica alle associazioni religiose, ma la loro stessa costituzione; le prescrizioni che aboliscono il Santo Uffizio, tolgono valore al diritto di asilo, restringono a persone e a casi ’Sterminati o aboliscono quasi pienamente il privilegio del foro ecclesiastico, rivendicano il diritto di nomina 0 di designazione dei vescovi, sottopongono all’ exequátur e al placet tutti gli atti dell’ autorità ecclesiastica, regolano l’amministrazione esterna della Chiesa, secondo 1 fini politici della società. Su questa via, il concetto dello Stato di polizia, troppo radicalmente applicato, doveva spingere anzi oltre il giusto segno, poiché, quanto più si allargava il campo •1’ azione dello Stato, tanto più si voleva che la religione fosse un potente mezzo di educazione, e la Chiesa, un istituto di polizia, che servisse agli scopi dello Stato. Queste idee ispirano 1’ azione di Giuseppe II in Austria e in Lombardia, donde il nome di giuseppinismo, e trovano larga eco anche nell’ opera di Leopoldo di Toscana. Allora lo Stato si sentì in arbitrio di penetrare entro il campo delle materie liturgiche, di regolare la disci-