ESECUZIONE TESTAMENTARIA 349 delle volontà del de cuius. Queste persone ebbero nome di dispensatores, o grecamente di epitropi, e si sostituirono quasi all’erede, non più necessariamente istituito, ¡el curare l’esecuzione del testamento. Un istituto molto simile era già noto al diritto ger-nanico. L’ adoptio in liereditatem del diritto germa-iico si compiva con l’intervento di un terzo, a cui il disponente trasmetteva, per atto tra vivi, il suo patri-Donio, con l’incarico di trasferirlo a colui che dal disponente gli era stato indicato. Questo terzo che, nel liritto longobardo, aveva avuto nome di gisel, perchè lui si consegnava la lancia, segno di dominio e di aranzia, e nel diritto franco aveva assunto il titolo di almanno, perchè entrava realmente nel possesso del atrimonio (sala), doveva quindi, entro un termine de-rminato (per legge salica, un anno), eseguire il trapasso del patrimonio alla persona scelta dal disponente, ale negozio giuridico aveva servito come mezzo per isporre della propria sostanza, avanti 1’ introduzione iel testamento; ma poi si era trasformato per modo ( he la presa di possesso da parte del salmanno eradi-' entata fittizia, e questi era tenuto ad eseguire il trapasso soltanto dopo la morte del disponente. A questo punto, il negozio giuridico venne a confondersi con le ' onationes mortis causa, perchè, come queste, conterrà un atto di liberalità, destinato ad aver vigore •ìopo la morte del donante, e per il quale, a sola differenza, si sceglieva, per maggior garanzia di esecuzione, un intermediario. Cosi il diritto germanico venne a congiungersi col 'liritto volgare, e cooperarono insieme a dar figura definitiva all’ istituzione (1). Gli esecutori testamentari, designati col titolo di manufideles o di dispensatores, (1) Cfr. Besta, Nuovi appunti di storia giur., in Archivio giur., Lx*V, 1905, pag. 368 e seg.