SEZIONE SECONDA DIRITTO PRIVATO NELL’ETÀ ROMANO-BARBARICA CAPITOLO I LA CAPACITÀ GIURIDICA. § 57. — Requisiti della persona. Fu necessario un lungo decorso storico, perchè il ncetto puramente fisico di uomo fosse tratto a coin-teiere col concetto civile di persona; e questo decorso è tutto contenuto nello spazio cronologico del diritto italiano. Senonchè il moto è lento e procede per gradi; onde, in questa prima età, non si possono dire scomparsi quei requisiti, che il mondo antico riteneva essenziali al conseguimento della capacità giuridica: stato di libertà, stato di cittadinanza; anzi se ne è confermato un altro, quello che dipende dalla professione religiosa. Ma il rigore delle vecchie regole di diritto si va affievolendo, col venir meno delle forze veramente attive dello Stato; sicché ciò che era requisito essenziale non tarda a diventare semplice condizione, la quale influisce soltanto sulla quantità e sulla qualità del di— ritto spettante alle persone e si avvia a confondersi con la serie sempre viva delle altre condizioni fisiche o mo-'ali, sesso, età, malattie, onore, stato sociale, che modi-eano, non determinano la capacità giuridica (§ 123).