<336 PERIODO DELLE PREPONDERANZE STRANIERE [§ 111] sero le nuove norme giuridiche, soprattutto in materia di polizia urbana e campestre, a cui si riduce oramai la competenza regolamentare delle autonomie (§ 115); e infine si inserirono in ogni testo statutario gli ordini e le provvisioni dei nuovi governi, avviando così una unificazione almeno regionale delle leggi. La stampa dà occasione a queste ricompilazioni, e giova alla diffusione degli antichi e dei nuovi testi statutari. Solo a titolo d’esempio, è da ricordare che gli statuti di Milano furono riveduti e corretti per la materia civile e pubblicati nel 1488; quelli di Trento furono ricompilati alla fine del sec. XV ; quelli di Trieste nel 1550, quelli di Genova nel 1558, e quelli di Roma nel 1580, in una elaborazione definitiva, che visse poi integra per due secoli e mezzo. Nelle terre feudali, dove non si avevano statuti, o i vecchi erano dimenticati o scomparsi, si ebbe ancora qualche segno dell'attività statutaria; ma ora furono i signori, per propria autorità, che la esercitarono, pubblicando statuti municipali e costituzioni per il proprio dominio. Basti ricordare lo Statuto di Veiano del 1572, di Torrita del 1593, di Castiglione delle Stiviere del 1664, di Bardi e pertinenze del 1684. In queste terre feudali, si emanarono, per tutto il periodo, ordini, bandi, gride e dispacci, da parte dei feudatari, a somiglianza di quel che si faceva negli Stati veri e propri. La validità del diritto statutario o consuetudinario si fonda ormai su una espressa o tacita autorizzazione del potere sovrano. Ma la fonte più copiosa del diritto si apre con la legislazione degli Stati, cresciuti sulle autonomie comunali (§ 95) o succeduti a più antiche formazioni provinciali (§ 96); una legislazione che, rispettando, ma non sopprimendo, le leggi statutarie, compie più che altro l'ufficio di modificare il diritto vigente, secondo gli interessi del governo, e offre perciò una lunga serie di disposizioni minute, date giorno per giorno, secondo i bisogni che le reclamavano. Essa continua, dunque,