64] PREVALENZA DELLA SUCC. LEGITTIMA 337 CAPITOLO III LE SUCCESSIONI § 64. — La successione legittima. Già negli ultimi tempi dell’impero romano, si era anifestata, nella legge e nella consuetudine, una corate intesa a combattere e a limitare, a profitto degli edi legittimi, la grande libertà di disposizione assetata ai testatori; e il restringersi più compatto dei icoli della famiglia, mettendo in luce sempre più viva diritto irriducibile degli eredi naturali, riconduceva prevalere l’ordine della successione legittima su quella stamentaria. Là dove sopravvenne il diritto germano, che nessuna successione riconosceva all’infuori della necessaria, il trionfo di quest’ultima fu pieno, e la suc-1 ssione testamentaria spari quasi, o rivisse tardi e a ‘ento. Infatti, il diritto germanico non conosce il testamento; &»zi afferma rigida l’intangibilità del diritto dei figli e degli agnati sul patrimonio familiare. Haeredes tnmen swcessoresque cuiqve liberi et nullum testamentum : l'iesti, nello stile di Tacito (1), i principi del diritto ereditario germanico. Il padre non dispone dei beni aviti, ma li detiene soltanto a vantaggio della famiglia, e i membri di questa vi han sopra un diritto d’aspettativa, che ad essi proviene dal fatto della procreazione, n°n dalla volontà esprèssa o presunta di un testatore. Solo lentamente, per l'esempio del diritto romano e per il Progressivo individuarsi della famiglia, oltreché, e specialmente, per l’influenza della Chiesa, intenta a procacciarsi (1) Oerm., c. 20. Solmi. — Storia del dir. it.