518 PERIODO DBLL,’AUTONOMIA bartolisti (§ 112). Ma il diritto romano è anche da essi raccostato con senso pratico alla vita, e abbondano di prontezza negli argomenti e nelle vedute. Bartolomeo da Saliceto (1339-1412) e Raffaele Fulgosio (1367-1427) sono autori di commentari lungamente pensati e matu-ratamente scritti; Mariano Socioi (t 1467), insieme col figliuolo Birtolomeo e col nipote Mariano, dànno prova di sapienza illuminata e profonda; Alessandro Tartagni da Imola (1424-1477) e Giasone del Majno (1435-1519), nella farragine delle opere teoriche e pratiche, dimostrano acume nelle sottigliezze scolastiche e nella solu zione delle difficoltà. Ma ormai le virtù creative son venute meno, e la scuola è vòlta a decadenza, -mentre intorno splende l'umanesimo rinato, che non tarda a trascinare anche la giurisprudenza dietro la propria scia luminosa (§ 112). Ma intanto il rinascimento della scienza giuridica me dievale aveva compiuto il grande lavoro. Dalle font dell’antico diritto, sapientemente chiarite e interpretate, raccostate con tecnica ingegnosa e sottile ai testi del diritto canonico, statutario e feudale, era sgorgato, pei’ virtù precipua della giurisprudenza, un prodotto in gran parte nuovo, che prende nome di ius commune, come quello che formava la base della vita giuridica d’ogni paese civile, o di diritto romano-canonico, come quello che da questi elementi principalmente risultava; ma che, per le singolari caratteristiche ad esso impresse dalle forze creative della nazione, può legittimamente vantare il nome di diritto italiano (§ 1). Questo diritto, interpretato nella glossa accursiana e trasformato nella giurisprudenza dei postglossatori, viene quasi integralmente accolto in Germania, sulla fine di questo periodo, come già da più tempo andava informando il diritto delle nazioni latine, Francia, Spagna e Portogallo. Le opere della giurisprudenza italiana, e principalmente quelle di Bartolo, formano testo nelle scuole e nei tribunali, e hanno dappertutto valore di diritto. Tutte, quasi senza ecce-