l§ 138] DIVORZIO E SECONDE NOZZE 809 niale fece trionfare il principio della indissolubilità, fondato sul motivo della intangibilità del sacramento. Il divorzio è ormai combattuto dalle leggi eivili e canoniche. Ma quel rigido principio ebbe due grandi correttivi, troppo necessari ai rapporti sociali: da una parte il sistema delle nullità, che in più casi autorizzano lo scioglimento del matrimonio; dall’altra Ia_separazione coniugale. Quando la Chiesa avocò a sè tutta la giurisdizione matrimoniale, pretese anche in questo campo il regolamento esclusivo, ma non raggiunse i suoi fini, se non forse col concilio di Trento. Nella pratica il sistema delle nullità, prima e dopo il Concilio, soprattutto nei casi di vincolo precedente, di violenza e di errore sull’identità fisica della persona, ed anche talora sulle sue qualità morali (errar qualitatis in personam redundans), valse a provocare dai tribunali ecclesiastici e civili, in casi frequenti, lo scioglimento del matrimonio, sicché di fatto esercitò per secoli, e in parte esercita tuttora, le funzioni del divorzio. Quanto alla separazione coniugale, praticata già nelle separazioni amichevoli ammesse dagli statuti e raffermate da stipulazioni penali, essa trovò il proprio assetto specialmente col Concilio tridentino, nella separatici quoad thorum et mensam, che interrompe la coabitazione dei coniugi, senza toccare l’essenza del vincolo coniugale. Il favor matrimonii, che doveva, secondo la Chiesa, purificare i rapporti sessuali, consigliò a questa di rinunciare agli ultimi scrupoli contro le seconde nozze, onde queste furono pienamente ammesse; anzi qui il diritto canonico, derogando, non senza opposizioni, alle esplicite norme romane, abolì le conseguenze penali (infamia e cauzioni) intese a impedire la turbatio sanguinisi contro la vedova, che passasse a seconde nozze prima di un anno dalla morte del marito (intra tempus luctus). Tuttavia lo spirito popolare continuò ad esprimere l’avversione sua alle seconde nozze, come si av-