262 PERIODO FEUDALE § 48. — Iteginone: ed. Wasserschieben, Lipsia, 1840; Burcardo: ed. Migne, t.. 140; Anseimo: ed. Thaner, lase. I, Innsbruck, 190(3; Densdedit: ed. Martinucoi, Venezia, 1889 e ed. V. Glanvel, Pa-derborn, 1905; Ivone: ed. Migne, t. 140, ecc. Maassen, Gesch. d. Quellen u. Literatur d. han. Rechts, Gratz, 1870; Dodd, History of Canon Law, Oxford, 1884; Tardif, Hist, des sources du droit canonique, Paris, 1887 ; Fournier, Ives de Chartres et le droit canonique, nella Revue des questions historiques, XXII, 1898; Id., Etudes critiques sur le décret de liurchard de Worms, nella Nouv. Rev. hist, de droit, XXXIV, 1910; Solmi, Stato e Chiesa negli scritti poi. da Car-lomagno al concordato di Worms, Modena, 1901; Pivano, Stato e Chiesa da Berengario ad Arduino, Torino, 1908. CAPITOLO III DIRITTO PUBBLICO § 49. — L’Impero, il regno e il governo locale. La costituzione politica di questo periodo si regge sulla concorrente potestà del capo dello Stato e dei grandi signori feudali. L’Italia forma, come già ai tempi carolingi, un regno a sè, che si dice ormai regnum Ilaliae : esso abbraccia le regioni dell'antico regno longobardo, più la Romagna, e giunge fino ai confini del territorio romano e beneventano. Questo regno ha sempre il suo centro a Pavia, dove è il palatium, ossia 1’ amministrazione centrale. Il capo dello Stato ha il titolo di rex: esso è elevato al trono per una elezione, che avviene normalmente a Pavia, da parte dei marchesi, dei vescovi, dei conti e degli altri grandi del regno. All'elezione segue la cerimonia della incoronazione e consacrazione, che si comp16 a Pavia, nella chiesa di S. Michele o nella cattedrale) con gli Ottoni e più tardi, anche a Milano o a Moùz!l) mediante la corona ferrea,