[§ 129] DOMINIO UTILE E SERVITÙ 747 in materia di prescrizione, Torino, 1892; Ercole, Di alcuni precedenti della trascrizione, negli Studi in onore di B. Brugi, Palermo, 1910; Cesarini-Sforza, Sull’ ufficio bolognese dei Memoriali, nel period. L'Archiginnasio, IX, 1914. § 129. — Diritti su cose altrui. Quando riappari più preciso il concetto romano del ius in re aliena, molti istituti e molte norme da esso derivati ritornarono a farsi valere; ma non si deve credere che quel concetto trionfasse di nuovo a pieno, perchè la salda rete di vincoli, che il medio evo era giunto a stringere tutt’intorno alla proprietà, e l’intenso valore assicurato alla maggior parte dei diritti reali di godimento, diversi dalla proprietà (§ 70), vi si opponevano apertamente. La realtà viva influì sulla scienza, intesa a giustificare gli istituti giuridici con la voce del diritto romano, e ne sorse il concetto del dominio diviso (§ 126), che servì a comprendere sotto un unico sistema tutte le nuove formazioni del medioevo,' accanto a quelle dell’antico, e che assegnò a molti diritti sulle cose altrui un contenuto di dominio (domi-nium utile), che avrebbe repugnato alle idee romane, ma che rispondeva alle esigenze dei tempi. Perciò entrano in questo unico sistema tanto i concetti di servitù, quanto quelli di diritti reali di godimento, degli oneri reali. Il concetto di servilus abbraccia, nella pratica e nella dottrina, una vasta serie di rapporti nuovi, arrivando fino alla sottoposizione di persona a persona, tuttora frequente per la separazione delle classi (§ 79), insieme con ogni vincolo di persone a cose. Il sistema dell’au-tonomia (§ 76), eretto sulla dipendenza delle classi, si rifletteva anche sui rapporti del dominio privato, e dava luogo nel possesso a una catena di dipendenze tra signori e fondi, tra signori e coloni, tra fondi e fondi, in cui la natura del diritto di godimento patrimoniale