330 DIR. PRIV. nell’età ROM. -BARBARICA. [§ 62] La divergenza fondamentale tra il diritto romano e il, germanico, dipendente dalla diversa condizione giuridica della donna e dal contrasto tra una economia primitiva ed una evoluta, è stata scolpita da Tacito nelle note parole: dotem non uxor marito, sed uxori maritus offert (1). Per il diritto germanico, i diritti delle mogli sui beni del marito sono formati dai due istituti del mefio e del morgengabio. Il mefio, detto anche meta (2), e dai Franchi dos, nasce dal prezzo, originariamente pagato in cavalli ed armi dallo sposo al mundoaldo, per la concessione della donna o del mundio; ma diventa più tardi un assegno dello sposo alla donna, a titolo di donazione, corrispondente quasi alla donatio ante nuptias del diritto romano, e potè essere costituito da schiavi, denaro e terre, che una legge di Liutprando volle non superassero in valore i 400 solidi per i pubblici ufficiali, i 300 per gli ari-manni. Essendo determinato negli sponsali, allorché si conseguiva il diritto al mundio della donna, il mefio prese carattere di segno dell’unione legittima e passò in proprietà alla donna, che, vedova, potò richiederla sull’eredità del marito. Il morgengabio (morgengabe: « dono del mattino ») era invece una donazione fatta, in presenza dei parenti e degli amici, il mattino successivo alla notte nuziale, e consisteva, in origine, in mobili, oggetti d'uso e d’ornamento muliebre, essendo destinato a dimostrare il gradimento del marito e l’onore da lui professato alla moglie (pretium virgini-tatis). Più tardi, in corrispondenza coll’aumentata ini portanza dell’apporto muliebre, il morgengabio crebbe di valore e potè essere costituito da beni stabili; ma Liutprando, per frenare la facile dispersione dei patrimoni familiari nelle nozze, volle che questo assegno non superasse il quarto delle sostanze del marito. A (1) Germ., c. 18. (2) Da met o mielh « munus » e da vieh « pecunia ».