[§ 139] CADUTA DEGLI ASSEGNI MARITALI 811 § 138. — Oltre le op. cit. al § 61, e particolarmente oltre le opere deU’Esmein e del Brandileone, si veda Patetta, Contributi alla storia, delle orazioni nuziali, in Studi senesi, XIII, 1896; Saivioli, La benedizione nuziale fino al (ione, di Trento, in Arch. giur., L1I1, 1894; Ruffini, Per la storia del dir. ma-trim., in Filangieri, XIX, 1894; Scadato, Il divorzio e il cristianesimo in Occidente, Firenze, 1884; Dusi, Ancora della nullità del matrim. per cagione di errore e di dolo, in Hiv. ital. di se. giur., XXXIV, 1902; Andrich, Il matrim. laico secondo G. Paleoto, in Archivio giur., X. S. II, 1898; Lefetmre, Introd. generale à l'hist. du dr. matrim., Paris, 1900 ; Howard, Ili-story of matrim. institut., Chicago, 1903; Leitner, Lehrbuch d. Kathol. Eherechts, Paderljorn, 1912; Del Vecchio, Le seconde nozze del coniuge superstite, Firenze, 1885; Siciliano, Le seconde nozze della vedova intra tempus luctus, negli Studi per C. Padda, Napoli, 1905; Fahrner, Gesch. d. Ehescheidung, Friburgo in Br. 1903; Hòrmann, Die tridentin. Trauungsform, Czernowitz, 1904. § 139. — Rapporti patrimoniali fra coniugi. L’elevarsi della personalità muliebre trovò appoggio nel diritto romano, onde risorge, con più largo e pre ciso regolamento giuridico, il favore della dote; ma non poteva provocare d’un tratto la caduta di quegli assegni maritali, così cari al diritto germanico, nei quali si era veduto, nei secoli bui, il segno del valore morale della donna. Perciò persistono gli istituti della quarta o tertia, secondo il diritto longobardo o franco (§ 62), promessi il giorno degli sponsali e costituiti in quello delle nozze, per cui nasceva, a favore della donna, un diritto reale sulla quota parte dei beni del marito, diritto che si manifestava nella necessità del consenso della donna alle alienazioni maritali e poi nel passaggio in sua proprietà dei beni designati allo scioglimento del matrimonio. Presso la popolazione romana, tra cui pure si erano talvolta insinuati gli assegni germanici, si trovava ancora in uso la donatio propter nuptias, trasformata più generalmente nell’ antifatto (§ 62), e alla sua volta accettata altresì dalla popolazione d’ori-