498 PERIODO DELL’AUTONOMIA tra l’altro le leggi dei tempi di Amelio di Lautrec (1317) e di Bertrando di Iverdun (1336); finché furono sotto poste a una generale revisione e ad un completo rior dinamento, per opera del cardinale Egidio Albornoz, il quale emanò, nel parlamento di Fano del 1357, un ampio Liber constitutionum Sanctae Matris JEcclesiae, dove la materia legislativa fu distribuita sistematicamente nei sei libri, divisi in titoli. Questa raccolta, detta anche nei testi Constitutiones Marchiae anconitanae, volgarmente nota col titolo di Costituzioni egidiane, ebbe vigore in tutti gli Stati della Chiesa, abrogò ogni costituzione da essa non accolta ed ogni statuto ad essa contrario, e restò come testo legislativo dello Stato, con poche aggiunte e con scarse modificazioni, fino ai tempi moderni. Veniamo alla Savoia e al Piemonte. Qui le disposi zioni emanate dai principi, col concorso dei parlamenti, prendono nome di statuta generalia, e sono riguardate come leggi da osservarsi generalmente al di sopra degli statuti locali e del diritto comune, pur essi in vigore. La serie incomincia con lo statuto del conte Pietro II di Savoia (1263-69), in 23 articoli; ma prosegue poi con quello più ampio (67 cap.) di Amedeo VI, promulgato nel 1379, e soprattutto con la vasta opera legislativa del duca Amedeo Vili, frutto di una coscienza giuri dica più evoluta e di una organizzazione politica più forte. Quest’opera, preceduta da una legge di materia processuale del 1423, si compì propriamente col testo emanato nel 1430, che prende nome di Decreta seu statuta. Esso è diviso in cinque libri, ha carattere di collezione di leggi generali, ebbe larga osservanza e restò a base della successiva legislazione dei duchi, legislazione ormai in decadenza e limitata a qualche particolare statuto di Amedeo IX (1467), della duchessa Jolanda (1475) e di altri successori. Quanto alla Sardegna, vi ha anche per essa una legislazione particolare, ma non prima che, nel se-