PERSONALITÀ DEL DIRITTO 119 diritti ha valore come diritto dello Stato,Nmentre manca a tutti ogni diretta subordinazione ad un diritto unitario, propriamente dominante sul territorio. Questo sistema, largamente accolto dai popoli germanici, non deriva, come si è voluto, da un desiderio di gelosa conservazione del diritto individuale proprio dei Germani; ma è una conseguenza necessaria di particolari condizioni storiche, ogniqualvolta si trovano a vivere sopra uno stesso territorio due o più popoli, diversi per diritto o per civiltà, o due o più schiatte di uno stesso popolo, ciascuna regolata da una propria legge; e nessuno di quei popoli o di quelle schiatte vuole o può imporre un diritto dominante. Cosi avvenne, anche in tempi prossimi ai nostri, agli Inglesi in India , ai Francesi in Algeria e in Tunisia, all’Italia nei suoi possedimenti africani, rispetto al diritto delle popolazioni assoggettate. Cosi anche, ira più schiatte di uno stesso popolo, nelle lontane origini di Roma, si lascia intravedere un periodo, in cui il diritto romano non ebbe assoluto valore in tutto il territorio, ma più diritti nazionali vissero l’uno accanto all’altro, secondo il sistema della personalità del diritto, e questi solo lentamente e torse non totalmente, furono sopraffatti dal trionfo del diritto romano (§§ 1, 11). Non altrimenti avvenne dei Germani stabilitisi sul suolo romano. Differenze profonde di origine, di civiltà, di lingua, di costumi impedivano la fusione dei due popoli; donde si ebbe un primo momento della personalità delle leggi, nel quale due diritti, il germanico e il romano, si trovarono a valere l'uno accanto all’altro, sopra uno stesso territorio. Questa condizione si presentò, almeno di fatto, una prima volta in Italia, con la fondazione del regno ostrogoto. Allora la popolazione germanica, nettamente separata dalla romana tenne fermo forse, nei rapporti di fami glia, l’uso del diritto originario goto, avvalorato dai privilegi del diritto militare, nonostante che Teodo-