474 PERIODO DELL’AUTONOMIA Po presso Piacenza, in Archivio storico per le proti, parmensi, N. S. X, 1910; Id., Ugo di Porta Ravennate giudice imperiale a Siena, in Studi e mem. per la storia dell'Università di Bologna, 1, 1907; Schupfer, Romano Lacapeno e Federico II proposito della protimesis, in Mem. dell’Acc. dei Lincei, Vili, 1891. § 87. — La legislazione statutaria. Statuti dei Comuni. Dieesi statuto la manifestazione della volontà di ogni ente autonomo nel regolamento giuridico della propria vita interna ed esterna, o il complesso di tali manifestazioni. Esso comprende quindi una grande varietà di forme, potendo rappresentare tanto la norma di un ente autonomo pienamente sovrano, come furono i Comuni dell’Italia settentrionale e media, quanto la regola interiore di ogni associazione lecita. Sotto questo aspetto si distingue negli statuti due categorie fondamentali: gli statuti dei comuni e gli statuti delle classi. Alla loro volta, negli statuti dei Comuni si comprendono tanto gli statuti delle città più o meno autonome (statuti politici o civili), quanto gli statuti dei minori centri locali, pur essi organizzati a comune (statuti rurali). Gli statuti comunali risaltano da vari elementi, che si manifestano sotto diverse forme e con diversa proporzione; elementi, che possono essere compresi ne* tipi fondamentali della consuetudine, del breve, della legge (1). La consuetudine, che, nel sistema nuovamente impe-rante dell’applicazione territoriale del diritto, tendeva a diventare la fonte più abbondante della formazione giuridica (§ 45), costituisce anche la materia più antica e più notevole del diritto nuovo, sia sotto l’aspetto tradizionale della norma formata per via di atti giù" (1) Cfr. Schupfer. Manuale di storia del diritto ital., pag. 333 e seg-