118 PERIODO BARBARICO in Eneicl. giur., I, 1121 e seg. ; Cipolla, Della supposta fusione degli Italiani coi Germani, in Rend. dell'Acc. dei Lincei, Se. mor., IX, 1901 ; Baudi di Vesme, Origini romane del comitato longobardo e franco, negli Atti del Congresso Storico, t. IX, 1904; Heek, Die Gemeinfreien d. Karol. Volksrechte, Halle, 190Ö ; Volpe, Lombardi e Romani, in Studi stor.. XIII, 1904; Mayer, Ital. Verfassungsgesch., I, 22 e seg.; Chiappelli, L’età longobarda a Pistoia, in Arch. stor. it., a. 1921, disp. 2." ; Leicht, La «romana anelila» del c. 194 dell' Edittq di Rotavi in Nuovi studi medioevali, III, parte I, 1927 ; Salvioli, Massari e manenti nell’econ. mediev, ital., in Scritti in meni, di v. Below, Stuttgart 1928; M. Bloch, Les « colliberti », nella Revue histor. du droit, t. CLVII, 1928. CAPITOLO II FORMAZIONE DEL DIRITTO E FONTI GIURIDICHE § 22. — Diritto personale e diritto territoriale. La vita del diritto, nel periodo barbarico, si svolge tra le condizioni della più grave incertezza, poiché lo Stato è debole e non ha piena e sicura coscienza dei suoi compiti e delle sue funzioni. Accanto al diritto romano, sempre vivo e rispettato, penetrano in Italia, coi nuovi popoli, molteplici diritti nuovi; ma erano diritti rozzi, ancora in formazione, che non potevano superare il diritto romano e sostituirsi ad esso, e mancano d’ altra parte allo Stato barbarico le forze per proteggere un solo diritto unitario; sicché sorge il sistema della personalità delle leggi, come regolamento d'applicazione del diritto nello spazio. Secondo tale sistema, che si può in qualche modo contrapporre a quello moderno della territorialità, lo Stato riconosce, esplicitamente o tacitamente, la coesistenza di più diritti nel proprio territorio, quante sono le nazioni unite entro il suo vincolo politico, per modo che ciascuno di questi