208 PERIODO BARBARICO di fronte al diritto, non si presenta isolato, ma come parte di un organismo familiare. I sacramentali potevano essere in numero molto vario, da tre fino anche a settantadue, proporzionalmente al valore della lite e al guidrigildo delle persone; poiché una causa di alto valore richiede maggior numero d’individui, e il giuramento di un nobile vai più di quello di un libero. Essi prestavano un iuramentum credulitatis, nel senso che non giuravano sulla verità del fatto, ma soltanto sulla credibilità della persona da essi assistita, attestando che meritava fede nella sua affermazione. Tuttavia, poiché gravi pene erano minacciate ai sacramentali, qualora poi si dimostrasse per altre prove la fallacia della loro asserzione, si presumeva in giudizio che essi avessero assunto notizia sul fatto dibattuto e che nessuna prova risultasse a loro cognizione contro il difeso, ciò che insinuava nel giuramento anche il senso di una attestazione di verità (iuramentum veritatis). Ma questa istituzione decade, sia perchè la dissoluzione dei vincoli della famiglia primitiva rende difficile la ricerca dei sacramentali, sia perchè l’attività illuminata dell’autorità pubblica richiede con più favore altre prove sostanziali. Il duello è una forma di ordalia (urtheil), col quale ultimo termine si intende, per diritto germanico, un giudizio di Dio. Ordalia è, infatti, ogni procedimento, che induce la divinità o gli esseri soprannaturali a portare decisione sopra una controversia produttiva di effetti giuridici; e si manifesta nella invocazione della sorte, nella prova dell’acqua o del fuoco, nel duello, e in altre forme, dove sempre è presente il concetto che la divinità non possa intervenire se non a difesa e ad aiuto di colui che ha ragione. Nel diritto longobardo, si manifesta soprattutto col duello (pugna, monomachia, singulare certamen, duellum, bellum), che è la lotta di una o più coppie di combattenti, preceduta da invocazioni alla divinità, combattuta personalmente fra