226 PERIODO FEUDALE quiUm, in fidem receptio), ossia il dovere di esercitare i diritti del protetto, di assisterlo in tribunale, di vendicare la sua morte e di riscuoterne il guidrigildo. Da questi elementi, che si trovano ugualmente accolti nei regni longobardo e franco (1), sorge presso i Franchi, l’istituto del vassallaggio, che entra a far parte del feudo. L’ aceomendazione, che si compiva presso i Franchi, da parte dell1 accomendato, coll’atto di mettere, mentre sta in ginocchio, le proprie mani in quelle del signore, il quale alla sua volta presenta al dipendente un dono simbolico, in segno di accettazione e di consenso; si unisce, in Francia, nel sec. Vili, coll’atto di omaggio (hominium, homagium), che consiste nel giuramento di fedeltà dell' accomendato al patrono, in conseguenza del quale il primo diventa fidelis (homo fit) di un signore; entrando così in un rapporto di dipendenza. Tale rapporto è espresso anche nella voce gallo-romana o volgare di vassus o vassallus, onde deriva il nome di vassallaggio (vassalicum), poiché homo vassus è indizio di persona, che è in condizione inferiore, bassa, a confronto del patrono. Questi, per converso, afferma la sua posizione eminente nel titolo bassoromano di signore (senior)- e, con la consegna delle armi e più tardi di un benefìcio, esprime la volontà di tener il dipendente nella sua particolare protezione. Contenuto del vassallaggio è, da parte del vassallo, l’obbligo di servire, difendere e aiutare il signore, procurando di impedire ogni pericolo della sua persona e dei suoi beni e di favorire ogni utilità patrimoniale o civile a lui relativa; e quindi, in un tempo in cui le armi rappresentano il mezzo più sicuro per la protezione giuridica e per l’aumento del decoro e dell’importanza politica, contenuto del vassallaggio è l’obbligo del servizio militare. Il signore prometteva al vassallo prote- (I) Cap. ¡tal. Pipp., c. 22 (23); Troya, voi. IV, n. 742, a. 7G0; Afem-iucchV. parte II, n. 211, a. 786.