[§' 43] LEGGI IMPERIALI 241 periodo feudale continuano la legislazione carolingia; e perciò prendono nome di capitula e di capituiare, ma anche di constitutiones e di edicta; e sono create per l’autorità concorde del principe e dei grandi feudatari, a cui spetta la somma della sovranità. Queste leggi, considerate come generali, si rivolgono a tutti i sudditi, e salvano il principio unitario dello Stato. Si incomincia con una legge di Guido, dell’anno 891, in nove capitoli, e con un capitolare di Lamberto del-1’ anno 898, diretti principalmente a raffrenare i disordini sociali, a impedire gli arbitri, a perseguitare i colpevoli e i falsari, e anche a modificare qualche punto del diritto privato. Ma poi, nei contrasti e nelle guerre fra i numerosi pretendenti alla corona d’Italia, la fonte legislativa sembra disseccata; e si ravviva soltanto con gli imperatori della casa sassone, che cercarono di rias--umere l’antica potenza dell’impero. Si ebbe allora, nell’anno 967, per opera dell’ imperatore Ottone I, una legge molto importante, che rimette in onore la prova del duello, con lo scopo di ovviare alle falsificazioni e ai frequenti spergiuri, che la redazione dei documenti e la preferenza delle prove del giuramento avevano Unito per favorire in Italia (§ 69); e più tardi una legge di Ottone III (a. 996-1001), che rianima 1’ attività dei tribunali; prescrivendo che possano tener giustizia in qualsiasi tempo dell’ anno, tranne nei giorni delle maggiori solennità dalla legge fissati. Panno seguito le leggi degli imperatori tedeschi, linrico II, Gorrado II, Enrico III. La legge di Enrico II, emanata a Strasburgo nel 1019, in una dieta a cui intervennero i grandi laici ed ecclesiastici d'Italia, riguarda la successione fra coniugi e le pene contro gli assassini e i violatori delle paci giurate; e al diritto penale sono principalmente riferite le leggi di Enrico 111 (1047 e 1054). Invece più famoso e più noto è Yedictum de beneficiis, che Corrado II pubblicò sotto Milano, nell anno 1037, come quello che apre la serie delle leggi Solmi. _ Storia del dir. il. 16