'[§ 12] ORDINAMENTI PROVINCIALI 69 scrinia, a cui erano deferite le funzioni pubbliche relative. Ma oramai la serie delle antiche magistrature solennemente mantenuta nel quadro della organizzazione pubblica, era poco più che una rispettata tradizione, con scarse mansioni effettive. Di fatto, nella monarchia gota, la macchina del governo era mossa da pochi ufficialij schiettamente goti, che coprivano le cariche puramente personali della corte regia. Il prefetto di camera (prae-positus sacri cubiculi), il maggiordomo, lo spatario, nemmeno ricordati nelle formule di Cassiodoro, e semplici ufficiali addetti alla persona del monarca, diressero quasi sempre la politica dello Stato e furono talora arbitri della sorte del regno. E la breve rinascita giustinianea non riuscì ad avvalorare l’antico organismo disciolto. Nel governo locale, l’antica divisione per provincie aveva sofferto notevoli mutamenti, poiché la Sardegna era stata congiunta alla prefettura d’Africa, le due provincie retiche erano andate perdute, e ai tempi giustinianei apparisce la nuova provincia delle Alpi Appen-nine, allorché l’occupazione longobarda sottrae la più vasta e popolosa parte d’Italia. G-li ordinamenti romani tuttavia si mantengono, e a capo delle provincie stanno i governatori (rectores, detti anche Índices e cognitores), distribuiti nelle tre categorie onorifiche di praesides, consulares e correctores, e provveduti talvolta anche degli onori comitali. Come rappresentanti dello Stato nelle provincie, hanno ampio potere amministrativo, con attribuzioni giudiziarie e finanziarie, esercitando la vigilanza sui magistrati inferiori e sui municipi, ricevendo le comunicazioni imperiali e provvedendo alla notificazione ed esecuzione delle leggi, e nominando e dirigendo i propri incaricati nella riscossione delle imposte e nei giudizi in prima istanza delle cause civili e criminali. Nel fatto, il loro potere è limitato, nei tempi goti, dalla prevalenza di un magistrato militare, il comes