620 PERIODO DELLE PREPONDERANZE STRANIERE [§ 108] Il periodo delle preponderanze straniere, per quanto compreso nei tempi moderni dalla storia civile, non vale tuttavia, a staccare la storia giuridica italiana dal giro della grande età del rinascimento, che si era iniziata con la formazione dei Comuni e con la rinascita del diritto romano (§ 76). Tale periodo nulla innovò propriamente, ma trasmise, in lenta decadenza, il sistema del diritto italiano, creato nel periodo glorioso dell’autonomia nazionale (§ 2), aiutandone il consolidarsi nelle leggi e nella dottrina; sicché non è che un episodio, per quanto maestoso, di una stessa età storica. Sebbene spettino a questo periodo lo svolgersi e l’ordinamento dello Stato moderno, che si era già preannunciato nei principati italiani del medio evo (§ 95), non muta nemmeno sostanzialmente quel particolarismo, ch’era stato il carattere dominante del periodo precedente (§ 77), poiché al frazionamento politico d’Italia del medio evo succede un equilibrio di governi territoriali più ampi, ma tutt’ora disgiunti. La vita politica non si svolge più, forse incomposta, ma vigorosa, in un sistema di autonomie; ma si regge sul particolarismo più ampio dei numerosi Stati territoriali, sostanzialmente non diverso dall’antico; particolarismo, che il sistema d’equilibrio degli Stati ita liani, pur saldo tra i contrasti interni dei piccoli Stati impotenti a superarsi, oltreché lo stesso interesse delle nazioni straniere, intente al predominio, valgono a mantenere e assicurare. Perciò si può dire che, nonostante i gravi mutamenti, tutto l’edificio della vecchia società medievale, che fu per l’Italia edificio di alta e robusta civiltà, sorretto ancora da quelle forze ritar-datrici, resiste tuttavia per parecchi secoli. Il grande mutamento, che condusse al formarsi dello Stato nazionale e del diritto veramente moderno, avverrà solo più tardi, sotto l'influsso delle idee e per la spinta degli eserciti della rivoluzione francese (§ 145). Il moto lento e faticoso di questo periodo di tran-