774 DIRITTO PR1V. nell’età del rinascimento [§ 133J di recarsi in un determinato luogo e di non abbandonarlo. Ma tale uso, per quanto confermato da costituzioni pontifìcie, non è in Italia frequente, anzi è vietato dalle leggi; non meno dell’altro, pur esso derivato da rapporti di cavalleria, per il quale alcuno impegna il proprio onore e la propria dignità e autorizza il creditore, in caso d’inadempimento, a fargli oltraggio o a designarlo al pubblico dileggio. Invece continua più frequente l’uso dell’asservimento per debiti, consistente nell’obbligo di consegnare la propria persona al creditore; senonchè esso si muta ora nell’obbligo di lasciarsi rinchiudere in pubblico carcere, senza opposizione, fino a totale soddisfacimento del debito. Tuttavia anche in tal caso, gli statuti, che riguardano il carcere come un mezzo legale di esecuzione (§ 106), si adoprano a proibire o a limitare queste clausole. E perciò, a titolo di pena convenzionale, prevalgono generalmente le multe, stipulate nel contratto, sia in caso di evizione che in quello di inadempienza. Se ancora vale la stipulatici duplae, poiché la multa è talvolta? commisurata al doppio del valore dell’oggetto dedotto in negozio, si può avvertire tuttavia, nella legislazione statutaria, il proposito di preferire le somme fìsse di denaro, limitate ad una certa quantità, perchè il debitore, altrimenti obbligato al suo impegno, non sia gravato di una sproporzionata responsabilità. Quasi una pena convenzionale è divenuta l’arra (caparra), che si consegna dal debitore come promessa di adempimento entro il termine pattuito, giacché l’oggetto o la somma, destinati a questo scopo non erano più necessari a creare o a confermare P obbligazione, risultando questa da altra causa civile, ma servivano come mezzo per garantire l’obbligazione, e il creditore era fatto arbitro di far propria la caparra e di disporre altrimenti delle cose convenute, quando il debitore mancasse agli impegni contratti. La garanzia personale più importante era naturalmente la fideiussione. Quando risorse il diritto romano,