[§ 45] TERRITORIALITÀ. DEL DIRITTO 247 Nel Mezzogiorno, invece, dove il diritto longobardo o il diritto romano avevano applicazione territoriale issile varie regioni da essi dominate (§ 24), manca il sistema ordinato della coesistenza dei diritti e sono rare le professioni di legge. Ma la conquista normanna nel secolo XI, sovrapponendo alla legge romana o alla legge longobarda il nuovo diritto franco-normanno, e suscitando un più frequente ricambio della popolazione soggetta al nuovo regno, conduce anche la bassa Italia al sistema dei diritti personali. Ma è breve riforma, perchè la tenacia degli usi e il rinnovamento del diritto romano sospingono alla fusione. Similmente in Sicilia, dove la dominazione saracena aveva consentito agli indigeni l'uso del proprio diritto, si introduce coi Normanni lo incrocio dei diritti personali, onde la popolazione normanna o continentale (Latini), la popolazione indigena vivente a diritto bizantino (Graeci), insieme con gli scarsi avanzi delle genti saracene o semite, continuano ad adoperare la propria legge, finché il processo di fusione rapidamente avviato conduce al pieno trionfo 'Iella territorialità del diritto. § 44. — Oltre le opere del Neumayer e del Volpe, già ricordate ai §§ 22 e 42, si veda Stouff’, Elude sur la personnalité des lois, nella Revue bourguignonne, 1894; Solini, in Archivio <„jiur., LXVIII, 1902, pagg. 389-99; Leicht, Formulari notarili ‘•eli’Italia settentrin Mélanges Fitting, Montpellier, 1906; ld., Influenze di scuola nei doc. toscani, in Bull. sen. di storia patria, XXI, 1909; Id., Leggi e capitolari in una querela arnia-lina, ivi, voi. XIV, 1908; Id., Ricerche sul dir. priv. nei doc, preir neri ani, ivi, XX, 1914. § 45. — La consuetudine. La territorialità del diritto ha una manifestazione spontanea e principale nella consuetudine, che si presenta come un nuovo, continuo, fecondo lavoro della coscienza popolare, la quale modifica il diritto esistente,