790 DIRITTO PRIV. NELL'ETÀ DEL RINASCIMENTO [§ 1351, le donazioni dovevano essere notificate in pubblico consiglio; o compiute con l’intervento del giudice o con l’assenso di due prossimi parenti, non soltanto per le donazioni di immobili, ma per ogni liberalità, che superasse un tenue valore legalmente fissato. Si distinguevano tuttavia le donazioni universali, per cui era richiesto un maggior numero di formalità (strumento notarile, insinuazione, pubblicazione, registrazione), da quelle a titolo particolare, nelle quali si richiedeva talvolta la manifestazione di un motivo lecito (donazioni remuneratone). Tra le cause generali di revocazione, la dottrina aggiunse quella per sopravvenienza di prole al donante, e la dottrina, forse per suggerimento di consuetudini barbariche ancor vive (§ 65), la figurò come estensione della disposizione romana, che contemplava i rapporti tra il patrono e il servo manomesso. Nel contratto di locazione, si distingue la locazione di cose da quella di persone. Per la prima, a prescindere dei rapporti, che dan vita a un diritto reale più ampio sulla cosa (§ 129), si possono già intravvedere, nelle leggi medievali, le figure della colonia parziaria, sviluppata con la mezzadria, e dell’affitto; ma qui sono la consuetudine locale e i patti che dànno norma alla varietà dei rapporti La locazione d’op?ra, per l’esecuzione di lavori, trova ampio regolamento negli statuti corporativi, dove è già il contratto di lavoro, legalmente fissato, sia per 1’ opera tecnica da prestarsi, sia per la corrispondente retribuzione (salario), che si vuole giusta, appoggiata su norme precise e capace di conseguenze giudiziarie. In questo ordine di rapporti le leggi delle città marittime hanno regolato l’arruolamento dell’equipaggio, nella doppia forma del salariato e della società. § 135. — Oltre le op. cit. al § 75, si v. Cornil, Èvol. histor. de la 'oente eonsensuelle, in Nouv. rev. hist de dr., XXV, 1901; Ferron, Ét. histor. sur la publicitè des droit reéls immobiliers, Paris, lf 97 ; Reverdy, Les donations dans la lègislal. de Justinieu et dans les pays de droit èerit, Poitiers, 1897 ; Bòhin-Bawerk,