L§ 24] AGGIUNTE ALL’EDITTO 137 L’attività legislativa del regno longobardo non si chiude con Rotari, ma si continua nei successori, sotto l’azione sempre più viva del diritto romano ed anche, ormai, sotto quella della Chiesa. Rotari aveva espressamente riservato a sè ed ai suoi successori il diritto di aggiungere e di correggere l’Editto (1), e di questo diritto si valgono i nuovi re longobardi; però la legge di Rotari resta sempre a base di tutte le leggi posteriori, che sono pertanto semplici aggiunte o modificazioni al nucleo iniziale, come si conviene a un paese, in cui la cultura giuridica più viva consentì il rispetto e la validità delle leggi, senza far ricorso a quelle generali e frequenti ricompilazioni, con le quali, presso gli altri popoli, si tentava di rianimare, quasi artificialmente, il valore della legge. Cominciò Grimoaldo, nell’anno 668, e aggiunse nove capitoli, con animo di migliorare l’Editto di Rotari, e di togliere quel che vi giudicava duro ed empio. Le sue leggi segnano un passo avanti, sia nei riguardi del possesso, sia nei riguardi della responsabilità del padrone, del diritto ereditario, della condizione della donna maritata. Seguì poi, per lunghi anni, la ricca, umana e illuminata legislazione di Liutprando, che è indizio di un profondo rafforzamento dell’autorità regia; il diritto romano è ormai politicamente riconosciuto; la religione cattolica si manifesta trionfante. Emanò egli, in quindici assemblee generali, tra gli anni 713 e 735, una serie di capitoli, che formano un complesso di 153 disposizioni; dove le leggi di ogni assemblea costituiscono un volumen, pur col nome di edictum (2). Soprattutto vi prevale l'azione della Chiesa, che induce il re longobardo ad ammettere nelle leggi il testamento a favore dell’anima, gli impedimenti matrimoniali,