!§ 138] D01TRINR OAN. SUL MATRIMONIO 803 Caillemer, L’origine die douaire des enfants, negli Studi per Scialoja, Milano, 1905; Pitzorno, L’adozione privata, Perugia, 1914 ; Du Plessis, Histoire de Vautoriti paternelle en France, Paris, 1900; Généstal, Hist. de la légitimation des enfants na-tur. en droit canon., Paris, i905; Schupfer, Il dir. priv. cit, 2.a ed., II, La famiglia, Roma, 1914. § 138. — Il matrimonio. Dagli elementi finora elaborati (§ 61) si forma nell'età" del rinascimento, principalmente per opera della Chiesa, l’istituto moderno del matrimonio. È noto che la Chiesa, sulla fine del secolo XI, profittando della debolezza dello Stato e accentuando il valore morale delle unioni coniugali, era riuscita a mutare, in un vero potere di giurisdizione, quell’antica autorità disciplinare, che ab antiquo esercitava sui fedeli nelle faccende matrimoniali (§ 101). Essa incominciò coi teologi, e continuò coi giuristi, a discutere e a definire la natura del rapporto coniugale; e, dalle pratiche vigenti e dagli insegnamenti del diritto romano, trascelse quanto poteva meglio accordarsi con una concezione più alta del matrimonio. Tale concezione consisteva, in fondo, nel riguardare l’unione coniugale come un sacramento, onde derivavano il principio della indissolubilità del vincolo e l’obbligo di un regolamento profondamente morale dei rapporti interiori. Tutto ciò discendeva dal mirabile concetto romano del consortium omnis vitae, che l’alto medio evo aveva dovuto affidare ad esplicite clausole rassicuratrici di reciproco rispetto, le quali erano divenute inutili, di fronte alla più elevata concezione del matrimonio. Senonchè, mentre prima, quando la donna non era che l’oggetto di un negozio giuridico, la sacramentalità doveva essere riposta in quell’ atto, che solo pareva materialmente conchiudere il matrimonio, ossia nella copula; invece, ora che la donna è* parte attiva del negozio, trapassa nel punto indicativo di questa partecipazione, e cioè nel consenso. Già