|§ 101] TRIBUNALI MERCANTILI E MARITTIMI 587 (§ 53), coti carattere privilegiato; ed era sostanzialmente diversa dalla giurisdizione che il signore teneva sui soggetti. Mentre quest’ ultima fu avversata fieramente dai Comuni, e in parte anche dai principi, invece il foro privilegiato sopravvive al medio evo con la sopravvivenza del feudo, benché ristretto nella competenza. Come espressione della autonomia corporativa (§ 80), si presenta anche il sistema della giurisdizione speciale di ogni associazione legalmente costituita. Tale giurisdizione non deriva da una concessione dello Stato, ma dal principio particolari sta del medio evo, per cui ogni corpo ha diritto di provvedere da sé alla vita interna ed esterna dell’ istituto (§ 76), e lo Stato, ammettendola, compie soltanto un ufficio di conferma, pur riservandosene il regolamento generale. I limiti della giurisdizione interna dei corpi sono vari, a seconda delle forme deH'organizzazione politica e dell’importanza del corpo stesso. In genere, si può dire che ogni corporazione di commercio o d’arte, di professione o di armi, di rione o di contrada esercita sempre sui propri membri il potere disciplinare e ,la giustizia civile fino a un certo grado, quest'ultima non sempre obbligatoria; ed ha anche qualche volta una parte della giustizia penale, limitata tuttavia alle cause minori. Fra tutti questi corpi conseguono speciale importanza le società mercantili, che abbracciano maggior numero rii membri e più larga importanza di rapporti, onde a quelle vien riconosciuto o si affida il diritto di una giurisdizione più ampia, in materia di rapporti privati, su tutte le persone che esercitano il commercio o in tutte le cause di natura commerciale. Nel corso dei secoli XIII e XIV, su tutte le associazioni dedite alla industria ed al traffico, si forma un corpo supremo, come fusione di parecchi corpi affini o come confederazione di arti, che prende nome di Mercanzia, con funzioni speciali in materia di giurisdizione sulla elasse commerciale e sugli affari di commercio. Lo svolgi-