688 PERIODO DELLE PREPONDERANZE STRANIERE [§ 118 a rompere le barriere medievali dei feudi e delle autonomie, per ricostruire l’autorità di un governo accentrato e forte, anche a traverso al particolarismo nazionale. Perciò lo Stato procede attivamente a richiamare a sé le immunità giudiziarie e le speciali giurisdizioni, che i privilegi feudali e le autonomie cittadine avevano strappato; e a ciò giunge, sia restringendo il campo d’azione di quelle, sia trasformandole in schietti tribunali pubblici, sia ■ abbattendole e sostituendo un sistema meglio ordinato di pubblici tribunali. Anzitutto lo Stato provvide ai tribunali supremi, che dovevano compiere un’opera di costante revisione sulle giurisdizioni dipendenti: e questi tribunali costituì con figura collegiale, chiamandovi persone esperte e addot trinate, perchè dalla stessa composizione emanasse una ragione di fiducia, che andava a vantaggio del governo del principe. Questi tribunali ebbero non soltanto una autorità di supremo appello e di revisione, ma anche competenza per certe materie, che prima eran date a tribunali privilegiati, come per le cause regie, per le cause di corte, per le cause feudali, e cosi via; e le loro decisioni, riflesso della suprema autorità dello Stato, divulgate per mezzo della stampa, formavano quasi legge per gli altri tribunali ordinari e speciali (§ 112), sicché giovavano, in definitiva, a quella grande opera di unificazione giuridica, cui la società anelava, a fine di veder veramente e saldamente protetto il diritto, sopra i contrasti delle classi e dei nuclei sociali-La Sacra Rota romana (§ 101), che decideva le cause ecclesiastiche di tutto il mondo cattolico e quelle civili superiori di tutto il principato, aveva generato, con splendido esempio, altri tribunali supremi, nelle varie provincie degli Stati della Chiesa, a Bologna, a Macerata, a Ferrara, ed anche fuori, ad Urbino e, per breve tempo, a Cesena; mentre sopra a tutti, anche per i grandi affari ecclesiastici, esorbitanti dai confini dello Stato, guadagnava importanza il tribunale della