892 ETÀ MODERNA [§ 150] ormai saldamente fondato le basi giuridiche dello Stato libero nazionale. Oltre lo Statuto fondamentale del Regno (4 marzo 1848), imitato dalla costituzione francese del 1814 e dalla costituzione belga del 1830, non senza tener conto della tradizione nazionale, si ebbe, in un breve periodo di tempo, la legge sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede (13 maggio 1871), che regolò, sia pure in via unilate rale, la questione romana e i rapporti tra lo Stato e la Chiesa, con alto riguardo alla posizione del Pontefice, oltreché l'editto sulla stampa (26 marzo 1848), con le modificazioni apportate da leggi successive; la legge sulla pubblica istruzione (13 novembre 1859); la legge sulla Corte dei Conti (14 agosto 1862); la legge monetaria (24 agosto 1862), con modificazioni successive; la legge sul Consiglio di Stato (2 giugno 1899) e sulla giustizia amministrativa (1.° maggio 1890), ed altre leggi sui lavori pubblici (20 marzo 1865), sulle poste, sulle ferrovie, sulle dogane, e su molte altre materie della vita politica e amministrativa dello Stato. Quasi contemporaneamente, sembrando che la nuova vita unificata della nazióne italiana dovesse essere cementata da codici comuni, si provvide alla creazione dei codici, che, pure ispirati anche da esempi stranieri, tennero conto delle tradizioni nazionali. Anzitutto il codice civile, promulgato il 30 novembre 1865 (§ 148), completato con le leggi sui brevetti e marchi di fabbrica (12 marzo 1855) e sulla espropriazione per pubblica utilità (25 giugno 1865); e quindi il codice di procedura civile, promulgato il 25 giugno 1865; il codice di commercio, costituito dapprima dal vecchio codice albertino, modificato da alcune leggi speciali, ma più tardi rinnovato dal ministro Zanardelli, e promulgato il 31 ottobre 1882; il codice per la marina mercantile, approvato il 27 gennaio 1865, modificato più tardi e promulgato con decreto 27 ottobre 1877 ; e finalmente il codice di procedura penale, revisione di