368 DIR. PRIV. nell’età ROM.-barbarica [§ 69] ostrogota, dietro la traccia del diritto teodosiano, si incontra riconosciuto il diritto del fìsco, poiché il tesoro va diviso fra l'inventore e lo Stato, restando escluso il proprietario, che nel diritto romano era primamente considerato. Più tardi le leggi franche vogliono che i tesori trovati nelle terre ecclesiastiche sian devoluti per un terzo al vescovo, per un terzo allo scopritore e per un terzo al fìsco, ciò che mostra che i diritti del proprietario non erano pienamente trascurati ; mentre le leggi feudali conoscono la distinzione romana tra il ritrovamento fortuito e quello che è conseguenza di speciali ricerche, poiché quest’ ultimo proibiscono, attribuendo tutto il tesoro al fìsco, che, nel caso contemplato nella legge, è insieme proprietario del suolo (1)-Rinvenendosi cose smarrite, è obbligatoria la denuncia all’ufficiale pubblico e la pubblicazione nei luoghi più frequentati ; dopo di che, non presentandosi il proprietario, la cosa pare debba intendersi del ritrovatore. Anche nell’ accessione, si sentono le stesse influenze trasformative: un intervento più diretto dello Stato, un riconoscimento più profondo dell’ efficacia del lavoro. Nell’ acquisto dei frutti, non domina più il principio romano della percezione, ma vale la regola che debbano essere assegnati a chi ha dato alla loro produzione maggior somma di lavoro. Gli incrementi territoriali, dovuti al corso dei fiumi, non tardano ad andar soggetti alle limitazioni create dai diritti regali sulle acque (§ 68). Le regole eque e precise della inaedifi-catio romana cedono in parte alla considerazione del-1’ elemento del lavoro, poiché di qui è resa possibile e abbastanza frequente una proprietà delle piante e degli edifìci distinta da quella del suolo ; ma non cedono tanto da ammettere, come parrebbe volere il diritto germanico, che il suolo acceda all’ edifìcio. La legge longobarda punisce chi fabbrica in mala fede sul suolo (1) Libri feud., II, 56.