[§ 28] ASSEMBLEE GENERALI E PROVINCIALI 163 Le assemblee continuano ad essere ordinariamente convocate, ma sono da Carlomagno distinte in varie specie. La prima, continuazione dell'assemblea barbarica, è il placitum generale, cbe sotto i Franchi si convoca in maggio (si dicono pereiò campi di maggio) e ad essa spettano le più gravi deliberazioni. Un’ altra assemblea (concilium, conventus, placitum, mallus) sembra radunata in autunno, con carattere politico e giudiziario. Queste assemblee ormai non sono più che radunanze dei grandi, che comprendono non soltanto gli alti ufficiali ed i notabili del regno, ma anche gli alti prelati della Chiesa (vescovi e abati), in conseguenza della nuova politica ecclesiastica; radunanze, che costituiscono quasi un corpo consultivo o un consiglio della corona, a cui il re ricorre tanto per la compilazione delle leggi, quanto per altri negozi d’ordine militare e finanziario, di polizia e di governo. A queste radunanze assistono bensì le persone libere di grado inferiore (minores), ma senza diritto di deliberazione; mentre il popolo costituito dagli infimi partecipanti all’esercito, e vincolati per giuramento al re o ai grandi (fideles), e dalla plebe minuta (populus, plebs), era ormai escluso da ogni partecipazione e assistenza ai deliberati dell' assemblea, o si limitava ad acclamarli. Resta soltanto vivo il principio, benché non sempre rispettato, che, per la creazione delle leggi vere e proprie, non siano sufficenti l’autorità regia e la partecipazione dei grandi, ma occorra anche il consenso dei liberi, riuniti nell’assemblea generale, o provocato, mediante il giuramento d’osservanza dei sudditi, nelle minori assemblee comitali. Però a queste regole non si fu sempre fedeli, e più spesso l’autorità regia si servì di tali forme, come mezzo di semplice pubblicazione delle leggi, e quasi per assicurarne meglio la conoscenza e il valore. Ma, oltre a queste assemblee generali, si hanno anche le minori radunanze provinciali. È noto che queste as-