80 PERIODO BIZANTINO e aumentano il numero delle persone, che divengono dipendenti di un signore: germe e avviamento alle più tarde istituzioni feudali (§ 36). § 14. — Oltre le op. cit. ai §§ 12, 13, si veda Tamassia, Sul Comes gothorum, in Archiv, stor. lomb., 18S4 ; Declareuil, Des comtes des citès, in Nouv. Rev. hist, de droit., XXXIX, p. 179 e seg. ; B. Baudi di Vesine, Origini del comitato longobardo franco, negli Atti del Congresso storico intemazionale, Roma, 1904, vol. IX ; Grosse, Römische Militargeschichte von Ga-lienus bis zum Beginn der byzantinischen Themenverfassung, Berlin, 1920 ; S. Mochi, Ricerche sui poteri civili dei vescovi nelle città umbre, Roma, 1930. § 15. — Istituzioni finanziarie. Il sistema finanziario romano si fonda sul principio che lo Stato provvede ai pubblici scopi, coi redditi dei domini fiscali e dei monopoli, e insieme con le prestazioni dei sudditi. I governi del periodo bizantino, assumendo tutto il peso dei compiti sociali e giuridici dell’antico Stato, conservano in vita le istituzioni finanziarie romane, provvedendo soltanto ad una più intensa esazione dei tributi, resa necessaria dalle nuove difficoltà amministrative e dall’esaurirsi delle antiche e migliori fonti di reddito. Queste erano rappresentate, in prima linea, dalle rendite dei beni fiscali, divise fra la res privata e il patrimonium (§ 12), e affidati, nell’amministrazione e nello sfruttamento, alla direzione suprema del comes rei privatae e del comes patrimonii, a cui fa capo la serie degli amministratori locali. E già da quest’epoca incomincia, almeno in parte, la dispersione di questi beni, per le frequenti assegnazioni dei governanti ai propri fedeli, per le usurpazioni e per la mala amministrazione. Lo Stato esercitava inoltre il monopolio per alcune industrie, e principalmente per la fabbrica delle armi e delle porpore; mentre l’esercizio delle mi-