212 PERIODO BARBARICO promessa formale, stretta fra le parti, per mezzo della guadia (§ 72), di stare al pronunciato del giudice; e, poiché della sentenza si redigeva uno strumento (no-titia), si usò anche di pretendere dalla parte soccombente la dichiarazione scritta di assoggettarsi agli obblighi imposti dal giudicato. Così si comprende come, in origine, dovesse essere necessaria la presenza delle parti al processo, e come il diritto germanico comminasse la pena deH’esclusione dalla pace, contro la parte, che non si presentava al tribunale o non sottostava alla sentenza. Solo più tardi, e per imitazione romana (il Mengozzi suppone per iniziativa della scuola di Pavia), si introduce il processo in contumacia, che ha per conseguenza una pignorazione giudiziale, nei tempi franchi compiuta con un atto di sequestro dei beni del contumace (missio in bannum, investitici salva querela), destinato insieme a garantire la pretesa dell’ attore e a punire il reo. L’atto scritto della sentenza veniva giudizialmente consegnato, come dimostrò, il Ficker, alla parte vincitrice, a scopo che in futuro risultasse accertato il suo diritto. L’ appello è ignoto al diritto germanico primitivo. Ma però si ammette nn nuovo giudizio, in base all’accusa di aver dato una cattiva sentenza, e può dar luogo a una multa contro il giudice che ha mal giudicato, o contro la parte che si appellò ingiustamente. Più tardi, col rafforzarsi del potere regio, si introdusse il principio che le cause possano essere, prima o dopo la sentenza, proposte al supremo tribunale del re. Ma l’appello si svolge sempre come un nuovo giudizio, senza riguardo a quel che si fosse accertato nell’antico. Se non viene interposto appello, il soccombente è tenuto a sottomettersi alla sentenza, sia eseguendola volontariamente, sia offrendo formale promessa, se già non l’ha offerta, della sua esecuzione. Il rifiuto ad accogliere il deliberato della sentenza o