LEGGI BARBARICHE 125 bisogni e più spesso dall’influsso della civiltà romana, della monarchia e della Chiesa. Le leggi sono deliberate o confermate dinanzi all’ assemblea popolare, perchè il re non può da solo creare il diritto o mutare quello esistente: perciò hanno talora carattere e nome dipactus. La materia più abbondante è data dal diritto penale, che informa precipuamente di sé ogni legge primitiva, e soprattutto dalle regole per le composizioni. Queste leggi sono ordinariamente redatte in latino; ma non nella lingua letteraria dei codici legislativi o della giurisprudenza romana, bensì in una rozza parlata volgare, in cui si mescolano talvolta le voci germaniche latinizzate, per una più pronta comprensione della norma. La norma è espressa a preferenza mercè la esposizione di un caso concreto; rare volte con astratta formulazione, meno propria alle primitive concezioni giuridiche. La serie delle leggi barbariche si svolge, nel tempo e nello spazio, via via che penetra, nei nuovi regni d’Occidente, l’influsso della civiltà romana, tra la fine del secolo V e il principio del secolo IX. Le prime leggi sono emanate dai regni barbarici, sorti ad imitazione e sotto l’influsso romano, avanti la caduta dell’impero d’Occidente, e cioè dai Visigoti e dai Burgundi. Le ultime furono redatte sotto l’impero di Carlomagno, allorché questi ordinò, nell’ assemblea di Aquisgrana (802-803), il riordinamento o la formazione delle leggi di tutti i popoli soggetti alla sua dominazione (1). Tenendo conto delle affinità etniche fra le schiatte germaniche (§ 6) e della analogia delle condizioni storiche, oltreché di un criterio cronologico di penetrazione della cultura latina, la serie delle leggi germaniche può esser distinta in quattro gruppi fondamentali: il gruppo gotico, (1) Ann. Lauresh., a. 802, MGII. Script., I, 3S: « imperator... fecit °nines leges in regno suo legi et tradi unicuique liomini legem suamet bendare ubicumque necesse fuit et emendatam legem scribi ».