COLLEZIONI CANONICHE 457 plesso degli atti notarili, prima conservati dal notaio 1 poi trascritti nei libri pubblici, prende nome di im-'ireviature, memoriali. Il nuovo sistema, che serve alla maggior certezza del diritto, si divulga rapidamente, e genera la serie numerosa dei nuovi formulari notarili (formularium tabellionum), che sostituiscono le antiche raccolte di chartae (chartularium), e che toccano la loro perfezione intorno alla metà del secolo XIII (§ 90). § 82. — Oltre le opere già ricordate del Savigny, del Conrat, 'lei Gaudenzi, del Patetta, del Fitting, si veda Flach, Etudes sur l’hist. du droit romain au m. à., Paris, 1889; Zdekauer, Sull’origine del ins. pisano delle Pandette, Siena, 1890; Patetta. Delle opere attribuite ad Irnerio e della scuola di Roma, nel llull. dell'Ist. di dir. rom., Vili, 1895; Id., Sull’ introd. del Digesto a Bologna, in Riv. ital. di scienze giur., XII, 1893; Chiappelli, Lo studio bolognese nelle sue origini e nei suoi rapporti con la scienza preineriana, Bologna, 1887; Fitting, Die Anfänge der Rechtschule in Bologna, Lipsia, 1888 ; Schupfer, La scuola di Roma e la questione irneriana, nelle Mem. del-l'Acc. dei Lincei, ser., V, t. V, 1897; Seckel, Gesch. d. populären Liter, d. rom.-can. Rechts, Berlino, 1899; Studi e mem. per la storia dell’Università di Bologna, Bologna 1907 e sgg. ; Torelli, Le « Distinctiones » di Fillio, Modena 1927 ; Leicht, Note di letter. giur. prebolognese, Bologna 1927. § 83. — Diritto canonico. Accanto al diritto romano rinnovato, si colloca il diritto canonico, come prodotto della società cristiana ordinata nella Chiesa. Esso afferma carattere di universalità e pretesa di pieno vigore legislativo. Derivato dai fondamenti dei testi sacri, il diritto canonico si svolge, quasi come rivelazione divina, per opera delle sentenze conciliari e specialmente dei decreti pontifìci, e vorrebbe prevalere ad ogni diritto temporale. Nella vita pratica del medio evo, esso non prevale sempre, ma entra a far parte del diritto comune, sia Moie elemento modificatore del diritto temporale, e