[§ 134] PAGAMENTO E SUOI SURROGATI 779 § 134. — Estinzione delle obbligazioni. Modi di estinzione delle obbligazioni erano, in via principale, il pagamento e la prescrizione; ma gli studi del diritto romano fecero conoscere anche la compensazione e la novazione; 1’ una e l’altra normalmente regolate dal diritto comune. Intorno al pagamento, il diritto italiano accoglie dalle fonti romane molte norme dell’antica sapienza, allontanandosi dagli insegnamenti barbarici (§ 74). Ma il rigore dei tempi pretende che il pagamento si faccia nelle forme volute dall’obbliga-zione; sicché, se questa determinasse il pagamento in monete d’una certa specie, non abbia nemmeno a farsi conto del possibile mutamento del valore. Anzi, finché il traffico bancario non prese slancio, gli statuti obbligarono alla restituzione dei corpora nummorum, nel contratto di deposito, e ciò non soltanto per aderire alle vecchie regole romane, ma anche per evitare ai creditori i danni delle stragrandi varietà monetarie (§ 78). Risorge invece dal diritto romano il privilegio di alcuni debitori a non essere costretti a pagare oltre le proprie facoltà, e salvo il necessario sostentamento; privilegio che ebbe dagli interpreti il nome di beneficium com-petentiae, e che, oltre ai casi del diritto romano, aggiunse quello dei sacerdoti, considerati come milites Dei. Ma con molta larghezza è ammessa la datìo in solutum, non soltanto con beni immobili, come per diritto romano, ma anche con ogni specie di mobili e di crediti. Solo persiste la regola che il creditore, compensato con un immobile, riacquista integri i suoi diritti di credito, quando soffra evizione; e di solito si usa garantir ciò con una clausola speciale. Larga applicazione ebbe pure, specialmente nel diritto statutario, la cessio bonorum, abbandono dei beni da parte del debitore, accompagnato dalla dichiarazione di assoluta impossibilità a pagare senza sua colpa; senonchè, mentre