I§ 67] LA GEWERE 357 deva nome di geicere, da tcerjan (got. wasjan), « vestire », poiché, secondo il simbolismo germanico, l’atto del vestire la mano col guanto indica la volontà e il diritto di tenere la cosa sotto il proprio potere; e si risolveva nella detenzione per le cose mobili, e nel godimento legittimo per gli immobili. Nelle fonti giuridiche tedesche, quella voce è resa in latino, più generalmente, col vocabolo di vestitura, e più tardi con quelli di possessio, saisina, tenimentum, tenuta. Non ha gewere il ladro sulla cosa rubata, nè l’amministratore sui beni tenuti a nome del proprietario o dell’usufruttuario; ma bensì è geicere, non soltanto quella del proprietario, ma anche dell’ usufruttuario, del marito sui turii della moglie, del feudatario, dell’enfìteuta, del livellario, del creditore pignoratizio, del tutore, dell’ e-seeutore testamentario (1). Ognuno di questi ha il godimento pieno della cosa, benché più o meno intenso, più o meno limitato dalle facoltà dominanti di altri; e quindi ne è investito, esercitando sulla cosa un potere formalmente non diverso da quello del proprietario, i’erciò ognuno esercita un diritto proprio, e sta in giudizio a proprio nome, a tutela della proprietà o del possesso; e cosisi rende possibile l’esistenza simultanea (li più geioere, sullo stesso oggetto, purché fondate su titolo diverso.- Perciò sono oggetto di geicere tutti quei diritti reali, che possono dare un godimento effettivo e pieno della cosa; perciò ¡1 diritto germanico non conosce un istituto del possesso distinto da quello della Proprietà, ma, neH’uno e nell’altro caso, guardando al Apporto materiale con l'oggetto del diritto, concede al Possessore o al proprietario una stessa difesa giuridica, la-le difesa si risolve in una presunzione di diritto da parte di colui, che ha il legittimo godimento della cosa, Per cui, davanti ai tribunali, ha sempre posizione di a s i Cfr' IIeus'er. N. l'-8; Brunner, Qrundzùge, pag. 218 (opere citate ® I. 2) o Nauì-Rufflni (oit. al g 57), pag. 270.