148 PERIODO 'BARBARICO [§ 26] § 26. — La cultura giuridica : diritto romano e diritto canonico. La cultura nel periodo barbarico è povera, ma non spenta : essa si rifugia di preferenza nei monasteri e nelle chiese, ma vive anche nelle scuole cittadine, che non furono soltanto vescovili; sicché ha una tradizione che attesta accesa la fiamma dell’antica sapienza. Dal-F Italia muove 1’ attività letteraria, che rinnova la cultura carolingica : Pietro da Pisa, Paolino d’Aquileia, Paolo Diacono sono italiani e vengono dalle scuole d’ Italia, mentre lo scozzese Alcuino respira da soffio italiano gli elementi del sapere. L’ ordinamento scolastico di Carlomagno, che volle aperti tutti i monasteri e i vescovadi alle scuole, sanzionava per tutto l’impero un uso da tempo in vigore in Italia, dove tuttavia restano anche tracce di cultura laica. Il capitolare olo-nense dell’anno 825, promulgato dal re Lotario, dà nuovo ordinamento agli studi, concentrando in nove città (Pavia, Torino, Ivrea, Cremona, Verona, Vicenza, Cividale, Firenze, Fermo) l’insegnamento superiore, che non doveva essere soltanto ecclesiastico, e obbligando gli scolari delle varie regioni a recarsi in quelle città per apprendervi il sapere. È notevote che alcune di queste scuole, Pavia, Torino, Verona, Firenze, ebbero poi durevole sviluppo, e soprattutto Pavia, che doveva essere poco più tardi tra le sedi principali dell’ insegnamento giuridico (§ 43). Ma il diritto non ebbe subito insegnamento indipendente, poiché si era spenta la scuola di Roma e le nuove scuole giuridiche non erano ancora organizzate. Soltanto, pur nelle scuole letterarie, si esponevano certe nozioni di diritto, insieme con le materie del trivium, e specialmente con la retorica, in occasione del genus iudiciale. L’uso, attestato già nell’ età classica da Quin-