340 DIR. priv. neli/etX ROM.-barbarica [§ 64 Accanto ai figli legittimi, anche ai naturali si riconobbe un diritto ereditario, per quanto d’ordine inferiore, poiché, in concorso coi primi, fu loro complessi vamente riservata una parte del patrimonio, pari alla metà della quota che toccava ad ogni figlio legittimo in concorso con una sola figlia, ebbero un terzo del l’intero patrimonio, devolvendosi gli altri due terzi uno alla donna e l'altro ai parenti e al fìsco; in concorso con più figlie, mentre a queste si lasciò la metà del patrimonio, il resto andò diviso, per due terzi ai figli naturali e per un terzo al fisco (1). Dopo la linea dei discendenti, veniva quella degli ascendenti, poiché, nonostante il silenzio delle legti longobarde, risulta certo dai documenti che il padre prima, e più tardi anche la madre, vennero preferi i agli altri parenti nella successione del figlio morto sen»i prole (2). Veniva poi per legge la linea dei collaterali; e, prima di tutti, i fratelli, che escludevano gli altri parenti; più tardi anche le sorelle, considerate nella famiglia sotto il mundio dei fratelli e quindi quasi in luogo di figlie. Appunto le sorelle furono prima ammesse con le figlie, in mancanza di discendenti legittimi, a succedere in una quota proporzionale del patrimonio del defunto; e poi, quando il diritto delle figlie fu esteso a tutto il patrimonio, altrettanto fu fatto per le sorelle, che, non esistendo figli, ebbero tutta l'eredità, senza distinguere tra nubili e maritate; se vi eran figli, furono chiamate a concorso solo quelle nubili. Dopo questo ordine si saliva agli altri, secondo il sistema lineare germanico, tenendo conto dei diversi discendenti dalle linee ammesse alla successione: pater, avus, proavus, abavus, atavus, tritavus; avendo riguardo per ciascuno alla prossimità del grado, e preferendo i maschi alle (1) Koth., cc. 154, 158, 160. Cfr. Liu., c. 31. (2) Si argomenta da Roth., c. 170, e da Mem. e doc. Lucchesi, V, ' 149. Per la madre, Nolilia de actor4.