666 PERIODO DELLE PREPONDERANZE STRANIERE [§ 115] e prende norma molto spesso da un elemento nuovo di formazione giuridica, prodotto dalla preponderanza straniera, che consiste nella imitazione costante delle forme amministrative delle Corti e degli Stati esteri, e principalmente della Francia e della Spagna. Conviene quindi, in questa rassegna, partire ormai dall’amministrazione diretta e centrale dello Stato. A questa presiedono gli alti uffici, che circondano il principe; uffici che, ove non partecipano degli attributi sovrani, hanno stretto carattere amministrativo. Qui è necessario distinguere tra gli Stati soggetti alla dominazione straniera (Napoli, Sicilia, Sardegna, Milano), dove il rappresentante del sovrano, col titolo di viceré o di governatore, ha necessariamente parte nella sovranità, poiché i suoi poteri sono lati e si spingono fino al diritto di dettar legge e di sancir grazie; dagli altri Stati nazionali, dove l’autorità è tutta nel principe, e i suoi ufficiali hanno semplice competenza amministrativa. Nel primo caso, il viceré o governatore aveva un potere di governo arbitrario, onde la necessità dei freni, non sempre efficaci, dei consigli collaterali e dei sindacatori o visitatori, magistrati straordinari inviati dal sovrano, per sorvegliare o riferire sull'amministrazione, dai quali a Napoli si fece derivare l'istituzione permanente di un visitatore generale. Inoltre, a consigliare e ad informare il sovrano negli affari dei vicereami, si costituì, prima a Madrid, poi a Vienna, un supremo Consiglio d'Italia, costituito dai tre rappresentanti di Napoli, Sicilia e Milano, mentre la Sardegna ebbe dal secolo XVII un proprio membro nel supremo Consiglio d'Aragona. Invece, negli Stati dove il sovrano era presente, l’amministrazione centrale era diretta da un segretario del principe, detto primo segretario dì Stato, che preseli posto del gran cancelliere dell’impero (§ 98) o di quello della corte di Francia, ed esso ebbe incarico di tenere i rapporti tra il sovrano e i capi delle singole amministrazioni; come fu anche nella corte pontificia, dove fino