SCUOLA DI ROMA 57 inscr. Int., IX, 2826. Cfr. Anonimo Valesiano, c. 59, ed. Cessi, pag. 10, Rer. ital. script*.. — Compilazioni giustinianee; ed. Krüger, Mommsen e Schöll. lla ed., Berlin 1908 e seg. — Prammatica sanzione: ed. Schöll, ivi, 799 e seg. — Kcloga: ed. Zachariae v. Lingenthal, Colleclic librorum iuris graeco-romani, Lipsiae, 1852, e ed. Monferratus, Athenis, 18S9. Gaudenzi, Gli /•ditti di Teodorico e di Atalarico, Bologna, 1884 e in Zeit. d. Sav. Stiftung, VII, pag. 29 e seg.; Schupfer, L’Ed.di Teodorico, Atti accad. dei Lincei, Sa. mor., ser. IV, t. Ili, pag. 223 e seg. ; Patetta, in Atti Accad. di Turino, XXVIII, 1893, pag. 535 e seg. ; Gabotto, Storia dell'It. occid., I, pag. 675 e seg.; Halban, Das rum. Recht i. d. gerat., Volksstaaten, I, Breslau, 1889; Del Giudice, Nuovi studi di st. e dir,, pag. 208 e seg.; Hartmann, Gesch. Italiens, I, pag. 177 e segg. ; Ferrini, Il Digesto, Milano, 1893 ; Diehl, Juslinien et la législation bt/zantine, Paris, 1901;Besta, Fonti legislazione e scienze giur., nella Storia del dir. ital. di P. Del Giudice, Milano, 1923, vol. I. § 11. — Scienza e vita del diritto. Lo splendore dell'antica giurisprudenza, già offuscato nel secondo periodo imperiale, si era quasi spento nelle compilazioni e negli scoli; e la scarsa attività delle leggi si accompagnava, soprattutto in Italia, alla povertà della diligenza scientifica. Durava tuttavia in Roma, anche nei tempi ostrogoti, l’antica scuola di diritto, ma era in pieno decadimento, per quanto Giustiniano, dopo la conquista d'Italia, abbia provveduto a riorganizzarla. Di uDa cultura giuridica in Ravenna fanno prova le opere di Gassiodoro, e forse altri lavori dottrinali e pratici, che sono con più probabilità da assegnare a quella sede, in cui si doveva riflettère più vivo il fuoco della civiltà orientale: ma anche le opere del grande pontelice Gregorio I (590-604), e la tradizione delle scuole pontificie attestano la permanenza in Roma degli studi giuridici. Veramente Giustiniano, per impedire che la sua grande opera legislativa fosse annebbiata dalla abbondanza dei commentari e dalla disparità delle opinioni, aveva vietato qualunque forma di commento dei testi, permettendo soltanto la traduzione letterale (/.ara nodag) delle