6Ì6 periodo dell’autonomia [§ 107] notorietà e per pubblica fama; mentre la dottrina degli indizi, graduati e numerati, è condotta a costituire con questi una prova piena. La contumacia dà luogo al bando; e, dopo un certo termine, equivale alla confessione, sicché il reo deve senz’altro andare soggetto alla pena. Conseguenze del bando sono la confisca dei beni e l’impunità per l’uccisione del colpito; ma ciò per i reati più gravi, non per i lievi, dove il diritto ha ormai mitigato il primitivo rigore (§ 105). Nella sentenza si contiene anche l’indicazione della pena, osservandosi, in qualche luogo, solo la regola che le pene capitali debbono essere pronunciate da un tribunale diverso da quello che mandò innanzi il processo. Nelle cause maggiori, decise dal magistrato che ha l’imperlimi, le sentenze non sono appellabili, e solo è ammesso il ricorso straordinario (supplicatici) al tribunale supremo del principe, e anche talvolta allo stesso tribunale, per un nuovo esame del processo. 11 rimedio dell’appello è ammesso solo per cause minori, che traggono a condanna pecuniaria; ma i giuristi instavano, perchè fosse ordinariamente concesso alle cause maggiori. Quanto alla competenza, essa si determina variamente, per ragione di materia o di persona, nel conflitto delle giurisdizioni (§ 105); ma si tende, prima nella dottrina, poi nella pratica, a far prevalere la competenza del luogo dove fu commesso il delitto. All’applicazione normale di queste regole si oppongono sempre i numerosi privilegi di casta o di persona; mentre, dai Comuni e dai principi, si dànno contro i delinquenti disposizioni arbitrarie e eccezionali. In genere, si può dire che anche il processo penale sente lo squilibrio di quelle forze particolariste, non sempre assestate intorno a un organico sistema politico, che caratterizzano il periodo dell'autonomia ; onde all’estremo