250 PERIODO FEUDALE consuetudine e a creare nuove norme, ed era un vero e proprio organo della formazione del diritto, derivato dalla coscienza del popolo e con questa vivente. La sentenza veniva perciò detta anche lex, in quanto creava il diritto, come era detta lodo (laudamentum), allorché accertava e dichiarava il diritto consuetudinario vigente. Dagli usus e dai laadamenta curiae derivò al diritto feudale molta parte della materia, che è poi accolta nei testi del diritto comune (§ 85). La consuetudine predomina nel diritto del periodo feudale, non soltanto nell’Italia già soggetta all’impero, franco, ma anche nelle regioni anticamente bizantine. Il diritto romano, rimasto nella pratica delle provincie napoletane o calabresi, in Sicilia e in Sardegna, vive nella tradizione, e si svolge con la coscienza popolare, accogliendo e adattando le nuove forme, che il diritto volgare suggeriva. Il diritto longobardo, penetrato néi principati beneventani e nelle Puglie, e di là anche emigrato altrove, non aveva più la vecchia struttura della legge, ma mutava fisionomia, adattandosi alle condizioni dei tempi. Cosi si preparava l’avvenimento del nuovo diritto italiano. § 45. — Oltre le opere citate nel paragrafo prec., si veda Brie, Die Lehre vom Gewonheitsrecht, voi. I, Breslau, 1899; Pitzorno, Il diritto romano nei documenti del ducato di Gaeta, Perugia, 1910; Schupfer, Gaeta e il suo diritto, Roma, 1914 (dalla Riv. ital. di scienze giur., LIV-LV, 1914); Carabellese, L'Apulia e il suo comune nell'alto medio exio, Bari, 1905; Besta, Il dir. consuetud, di Bari e la sua genesi, in Riv. ital. per le scienze giur., XXXVI, 1903; Id., Sulle consuetudini di Messina,Archivio stor. per la Sic. orientale, V, 1909; Id., Fonti e legislas , voi. I, p. 11, p. 468, Milano 1925; Poupardin, Elude sur les insili-des principautés lombardes de l’Italie miridionale, Paris, 1907. § 46. — Scuole, testi e studi di diritto romano. Le agitazioni politiche e civili, che aprono il periodo feudale, non erano troppo propizie agli studi, ma non